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Ecobonus tende 2020

Tenda da sole a bracci su una terrazza vista mare, con la scritta “Detrazione fiscale 50%, rinnovata per il 2020”

Sono state prorogate al 2020 le detrazioni al 50% per le schermature solari!

Grafica “Detrazione fiscale 50%” con una foglia verde

La Manovra finanziaria 2020 ha prorogato fino al 31/12/2020 la detrazione del 50% per le schermature solari (Ecobonus).

Non cambiano i requisiti e le regole per beneficiarne, pertanto per chiarire il funzionamento della detrazione rispondiamo qui di seguito ai quesiti più comuni.

Cos’è?

L’Ecobonus è una sostanziale detrazione fiscale scalabile dall’Irpef destinata a chi decide di ristrutturare casa utilizzando delle schermature solari che consentono il risparmio energetico.

Fino al 31 dicembre 2020 la percentuale detraibile sarà del 50%.

Come avviene la detrazione?

Nel 2020, i contribuenti che decidono di acquistare nuove tende da interno o tende da sole hanno la possibilità di fruire della detrazione al 50% delle spese sostenute, dividendo la detrazione totale in 10 quote di pari importo.

Quali sono le schermature solari detraibili?

Le spese agevolabili con il bonus tende 2019 sono le spese conformi ai requisiti indicati nell’Allegato M del Dlgs 311/2006 e in particolare riguardano:

Per l’esterno

  • tende da sole;
  • cappottine mobili;
  • tende a veranda;
  • tende a rullo;
  • pergole con schermo in tessuto o lamelle orientabili.

Per l’interno

  • chiusure oscuranti: veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere;
  • tende a rullo;
  • tende avvolgibili;
  • tende veneziane;
  • tende plissettate;
  • sistemi winter garden;
  • skylighter;
  • tende vertical.

Sono escluse dal bonus le tende decorative.

Quali requisiti devono rispettare le schermature solari?

Al fine di poter fruire del bonus tende 2020, le schermature devono essere:

  • a protezione di una superficie vetrata;
  • all’esterno della finestra, al suo interno o integrate in essa;
  • mobili;
  • dotate di apposita documentazione che ne certifichi il fattore solare e quindi la capacità di schermatura, espressa in Gtot da 0 a 4.

Sono escluse dal bonus le tende aventi orientamento a nord.

Chi può usufruire della detrazione?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • le imprese (persone fisiche, società di persone SNC / SAS, società di capitali SRL / SPA / SAPA);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • chi detiene l’immobile in comodato;
  • gli inquilini;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso gratuito, affitto, locazione…).

La detrazione, nella misura del 50% dell’importo pagato, comprende anche l’IVA, che viene detratta assieme al prezzo del bene e alla manodopera.

Come richiedere la detrazione?

L’agevolazione fiscale per l’acquisto di tende da sole dovrà essere richiesta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (per l’installazione nel 2020 bisognerà compilare nel 2021). Non è necessario presentare alcuna domanda, ma è necessario l’invio all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, in modalità telematica tramite il sito finanziaria2018.enea.it, della scheda descrittiva dell’intervento.

Sarà inoltre necessario conservare i seguenti documenti:

  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.

Ai fini della richiesta di detrazione all’Agenzia delle Entrate bisognerà inoltre conservare i seguenti documenti relativi all’acquisto effettuato:

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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